Avvocato Separazioni Roma
Novembre 25, 2023Diritto di famiglia: Quantificazione dell’assegno di divorzio e convivenza pre matrimoniale
Gennaio 9, 2024Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 9799 del 2023, è intervenuto in tema di “fiscalizzazione dell’abuso edilizio”, ovvero di pagamento di una sanzione pecuniaria al posto della demolizione dell’ immobile abusivo. Tale possibilità, non si può utilizzare sempre, ma in via eccezionale e solo in alcuni casi specifici. Si tratta di una sanzione alternativa e derogatoria rispetto a quella primaria e a regime che segue l’accertamento di un abuso edilizio, consistente nella demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Non rappresenta inoltre una scelta del responsabile dell’abuso, ma una decisione dell’Amministrazione. Vediamo da chi può essere richiesta e come funziona tale procedura.
Con la sentenza 9799/2023, il Consiglio di Stato ha innanzitutto ricordato che l’ordine di demolizione può interessare tanto il responsabile dell’abuso quanto il proprietario incolpevole, ossia chi ha acquistato o ottenuto in assegnazione un immobile interessato da un’opera abusiva compiuta dal precedente proprietario o detentore.
Quando si puo pagare una sanzione economica per sanare gli abusi edilizi
Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato che la fiscalizzazione dell’abuso edilizio è prevista dagli articoli 33 e 34 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). In particolare, l’articolo 34 del Testo Unico dell’edilizia recita: “Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
Nello specifico, la fiscalizzazione dell’abuso edilizio, è quindi consentita in due ipotesi:
- quando il ripristino dello stato dei luoghi non risulta possibile;
- quando la demolizione della parte abusiva danneggerebbe anche quella eseguita in conformità alle norme edilizie e urbanistiche.
Se, dunque, la demolizione non è possibile senza danneggiare le parti legittime dell’immobile, il proprietario può ottenere la fiscalizzazione dell’abuso edilizio.