avvocato del lavoro roma
Lo Studio legale Avvocato Morano & partners con sede in Roma via Serpieri 15, svolge attività di consulenza ed assistenza legale in materia di lavoro, come Avvocato del lavoro Roma.
Il nostro compito come Avvocato del lavoro Roma segue le seguenti fasi :
Una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si è espressa sull’ illegittimità del licenziamento intimato al dipendente che – in assenza dal lavoro per malattia – abbia poi reso, seppur per un breve periodo, una prestazione lavorativa in favore di un altro dipendente.
Può definirsi “malattia” uno stato di alterazione dello stato di salute del dipendente, temporaneo o definitivo, che impedisce a quest’ultimo di poter fornire la prestazione al datore di lavoro. Trattasi di una condizione che costringe il datore a sopportare l’assenza del dipendente, sospendendo di fatto il rapporto tra le parti.
Il lavoratore, secondo quanto previsto dall’art. 2110 Cod. Civ. è garantito in questo caso da un’indennità erogata dagli enti competenti (INPS o INAIL a seconda che si tratti di malattia o infortunio sul lavoro) mentre al datore sono riconosciuti una serie di poteri (come ad esempio il sollecito alla visita fiscale dei medici degli enti stessi, o anche l’utilizzo di investigatori privati) per accertare l’effettiva sussistenza dello stato di impossibilità ad adempiere del lavoratore.
Teoricamente, in corso di malattia non si può svolgere attività lavorativa e si rimane reperibili nelle relative fasce previste per legge: 10-12 e 17-19. In caso di assenza alla visita fiscale nelle fasce “di reperibilità”, il lavoratore può essere soggetto destinatario di un procedimento disciplinare volto ad indagare per quale ragione non sia stato presente alla visita medica; all’esito del procedimento disciplinare, dunque, il lavoratore potrà ricevere un provvedimento anche molto duro, perfino il licenziamento.
Con sentenza 3 marzo 2015, n. 4237, la Corte di ha osservato che, non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare attività presso terzi durante l’assenza per malattia, purché tale prestazione non derivi da una simulazione di malattia, ovvero da un divieto assoluto di concorrenza, ovvero non comprometta il recupero psicofisico del lavoratore.
Stante precedenti pronunce (Cass.8.10.1985, n. 4866; Cass. 19.12.2000, n. 15916), la Corte di Cassazione ha dunque ravvisato non configurarsi licenziamento per giusta causa laddove non si dimostri che il lavoratore abbia agito fraudolentemente nei confronti del datore simulando uno stato di malattia, e lavorando presso terzi ove questi non siano imprese concorrenti o che l’attività prestata abbia ritardato e/o compromesso il recupero dalla malattia.
Il datore di lavoro, pertanto, dovrà fornire la prova che lo stato di malattia era stato fraudolentemente simulato dal lavoratore al solo fine di assentarsi dal posto di lavoro – con la relativa retribuzione riconosciuta dall’Inps – per poi recarsi in altro posto di lavoro e svolgere un’attività perfino in concorrenza.
Da parte sua, il lavoratore è onerato di dimostrare la compatibilità tra l’attività espletata a favore di terzi e lo stato di malattia (impeditiva del rapporto di lavoro) e che tale attività non abbia pregiudicato il normale recupero fisico, rimanendo al giudice le relative valutazioni degli accertamenti svolti in concreto e non astrattamente (cfr., tra le tante, Cass. 13.4.1999, n. 3647).
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