
Avvocato accesso agli atti Roma
Luglio 22, 2015
Avvocato Locazioni Roma
Luglio 22, 2015Lo studio legale Morano & partners svolge consulenza ed assistenza legale in tutta la materia relativa al diritto condominiale ed al diritto di proprietà.
Si affrontano le tematiche relative alla ripartizione delle utenze condominiali centralizzate, al corretto calcolo delle tabelle millesimali, al rispetto ed alla corretta interpretazione dei regolamenti condominiali, alla classificazione dei lavori come urgenti, di manutenzione ordinaria o straordinaria, alle corrette maggioranze in grado di adottare le diverse delibere assembleari.
Le nuove disposizioni sul condominio (L. 220/2012 e D.L. 145/2013) hanno previsto che un amministratore diventa obbligatorio quando ci sono più di 8 condomini. Resterà in carica due anni, salvo il rinnovo.
Non deve avere chiaramente precedenti penali contro il patrimonio e non deve risultare protestato.
Inoltre deve possedere un diploma di scuola superiore e aver frequentato un corso di formazione specifico Per quanto concerne l’assemblea, cambiano i quorum per la validità delle delibere: per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi; per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi; per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Inoltre vengono stabiliti criteri restrittivi sull’utilizzo della delega: se i condomini sono più di 20, ogni partecipante all’assemblea non può fare le veci di più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi. Se il condominio è composto da più di 11 unità immobiliari, può ricorrere alla nomina di un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull’operato dell’amministratore. La definizione di parti comuni viene ampliata e va a comprendere antenne, impianti telematici e sottotetti con caratteristiche strutturali e funzionali comuni. Per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni è necessario il voto dell’80% dei partecipanti e dei millesimi. I pannelli solari possono essere installati sulle parti comuni, anche se volti all’alimentazione delle singole unità immobiliari. A questo proposito, non occorre l’autorizzazione dell’assemblea, che però ha facoltà di imporre vincoli architettonici (con la maggioranza di 2/3 dei millesimi). Novità sono previste anche sul regime e sul quorum per deliberare eventuali “innovazioni”.
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