Avvocato Civile Firenze
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Novembre 7, 2019Il Tar della Calabria, con la sentenza n. 513/2019 si è pronunciato sul ricorso di un privato contro un’ingiunzione comunale di demolizione e di sgombero dei lavori abusivi ripristinando lo stato dei luoghi, infatti ha ritenuto che un abuso edilizio di lieve entità può tradursi in una mancanza di offensività per l’interesse pubblico tutelato.
Una comproprietaria di un’immobile ha proposto ricorso al Tar contro il Comune di Reggio Calabria per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione di demolizione con la quale veniva ordinato di provvedere, previa segnalazione di inizio attività edilizia, all’esecuzione delle opere di demolizione e sgombero dei lavori abusivi, con ripristino originario dello stato dei luoghi entro 90 giorni, nonché di ogni altro provvedimento annesso, connesso e di ogni altro presupposto e/o consequenziale.
Inoltre è stato evidenziato come, nell’unità immobiliare erano state effettuate in passato delle ristrutturazioni interne di cui il Comune era stato portato a conoscenza e nulla era stato contestato rispetto al manufatto oggetto del contenzioso, situazione che aveva ingenerato nel privato un legittimo affidamento sulla regolarità edilizia dell’opera. Secondo il Comune, invece, la mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non sarebbe stata idonea a far divenire legittimo ciò che era sin dall’origine illegittimo.
I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accolgono il ricorso ricordando come di recente la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale, integrano, complessivamente considerati, altrettanti parametri oggettivi di riferimento da valutare prima d’adottare la misura ripristinatoria ovvero da dover indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi.
La stessa amministrazione resistente ha avuto o poteva avere certamente contezza della natura abusiva del vano costruito dalla ricorrente, in contestazione fin dal 1991, epoca in cui lo stesso Comune resistente ne ha permesso la ristrutturazione attraverso la ridistribuzione degli spazi disponibili. Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto sussistere un incolpevole affidamento del privato positivamente, ancorché eccezionalmente, caratterizzato dalla piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della pubblica amministrazione e dall’implicita attività di controllo dalla stessa effettuato in merito alla regolarità edilizia e urbanistica del manufatto in questione.
Se l’abuso edilizio è accertato molti anni dopo la realizzazione e consiste in una modifica di lieve entità, tale da non pregiudicare l’interesse pubblico tutelato, è possibile annullare il provvedimento di rimessione in pristino dello stato dei luoghi da parte dell’amministrazione in quanto viene a mancare proprio l’esistenza di un abuso rilevante, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione edilizia.