
Avvocato Diritto Commerciale Roma
Marzo 30, 2025Con la sentenza n. 2808/2025, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso proposto contro il diniego del Comune di Firenze al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un fabbricato ubicato all’interno dei “centri storici minori /borghi storici (Zona A)” del Regolamento urbanistico comunale, con classificazione “Tessuto Storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”. Il fabbricato in questione risulta inserito in un’area soggetta al vincolo paesaggistico di cui al d.m. 23/12/1952 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Massiccio di Monte Morello”.
Le autorizzazioni all’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici storici
La Commissione locale per il paesaggio del Comune di Firenze aveva espresso negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di pannelli fotovoltaici sul tetto. Sulla base di tale parere, il Comune ha, quindi, negato l’autorizzazione. Il Consiglio di Stato, in seguito al ricorso presentato dal proprietario dell’ immobile, evidenzia che fotovoltaico non si possono applicare categorie estetiche tradizionali. Secondo i giudici amministrativi, infatti, “l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio va adeguatamente contemperato con l’interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale”.
Pertanto, deve ritenersi “non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante”. Il diniego dell’autorizzazione paesaggistica va adeguatamente giustificato dall’ amministrazione e, nel caso in esame, “la documentazione fotografica versata in atti appare – per colore e consistenza – una soluzione progettuale che minimizza l’impatto del fotovoltaico sul tetto, che appare armonizzarsi con il contesto circostante”, pertanto la motivazione addotta dall’ amministrazione per negare il permesso è stata ritenuta non congrua ed illegittima.
Il Consiglio di Stato, rileva a tal proposito che “il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, per costante giurisprudenza, deve essere adeguatamente giustificato: è, quindi, necessario
indicare le ragioni per cui un manufatto non può inserirsi in un contesto e quali sono gli elementi specifici da tutelare con cui contrasterebbe”.
Per gli impianti di energie rinnovabili, le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti ed adeguate, in quanto, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati non solo come interventi utili al privato, bensí anche, come opera di pubblica utilità.
L’installazione del fotovoltaico sul tetto, secondo i giudici amministrativi, può essere vietata in modo assoluto solo nelle ‘aree non idonee’ previamente individuate dalla Regione sulla base di un’ accurata istruttoria tecnica. Negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.