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Luglio 21, 2021Imprese e contratti a termine: novità legislative
Settembre 14, 2021Diversi tribunali hanno rimesso alla Consulta la questione di legittimità delle disposizioni sulla reiterata sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili in caso di morosità nelle locazioni, di cui da ultimo alla legge 69/2021.
Il Tribunale di Savona ha messo in dubbio la costituzionalità delle disposizioni emanate “quantomeno nella parte in cui prevedono una sospensione automatica e generalizzata dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati e precludono al giudice ogni margine di prudente apprezzamento del caso concreto, sotto il profilo della valutazione comparativa delle condizioni economiche di conduttore e locatore e della meritevolezza dei contrapposti interessi”.
Essendo evidente che – come si legge nel provvedimento – “il sacrificio imposto al proprietario locatore si aggrava progressivamente con la proroga della sospensione e diventa particolarmente significativo ove questi si trovi in stato di difficoltà economica”.
In precedenza, era stato anche il Tribunale di Trieste a censurare la normativa sul blocco sfratti “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al mancato pagamento del canone alle scadenze e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’Esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione”.
Con sentenza 22 giugno 2021, n. 128, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, siccome immotivatamente ed eccessivamente compressiva del diritto all’azione giudiziale, la sospensione generalizzata di tutti i processi esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato. Il legislatore non ha subordinato la sospensione dell’esecuzione alla comparazione fra la situazione economica e finanziaria del creditore e quella del debitore, al punto che il primo poteva essere obbligato a sopportare dei sacrifici in favore del secondo , senza la previsione di qualunque ristoro o risarcimento a vantaggio dei proprietari che hanno sofferto una forma affievolita di ablazione reale.
La conseguenza di ciò è che tale norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, non può più trovare applicazione alcuna, ritenendosi inidoneità a produrre effetti giuridici nell’ ordinamento italiano. Alla luce di quanto osservato è indubbio che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, deve essere rispettato il termine semestrale di cui all’ art. 627 c.p.c., per riassumere i processi di merito attualmente pendenti, a pena di estinzione degli stessi.
La dichiarazione di incostituzionalità della norma sulla sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, dovrebbe indurre il Parlamento a modificare la sproporzionata ed incostituzionale normativa sul blocco degli sfratti, in atto dal 17 marzo 2020 e prorogata al 31 dicembre 2021 con la legge 69/2021.