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Ottobre 9, 2021La legge di conversione del decreto Sostegni bis, prevede che si possano stipulare contratti a termine senza causale fino al 30 settembre 2022 in presenza di «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi».
Viene quindi introdotta una nuova flessibilità del tempo determinato, fino ad oggi possibile senza causale solo per i primi 12 mesi e solo in presenza di accordi sindacali (nazionali, regionali o aziendali). In pratica, la norma introduce una nuova fattispecie di possibile contratto a termine senza causale oltre i primi 12 mesi e fino a 24 mesi in totale, per «specifiche esigenze», che non vengono meglio precisate, formulazione che consente una notevole flessibilità. Il vincolo è rappresentato dalla necessità che le esigenze siano inserite in un contratto di lavoro (aziendale, territoriale o aziendale), quindi si vuole appunto l’accordo imprese sindacati. Dall’ottobre del 2022 questa possibilità decade.
La norma (che va a modificare l’articolo 19 del dlgs 81/2015) è inserita nella legge di conversione del dl 73/2021. La formulazione non prevede differenziazioni fra nuovi contratti e contratti in essere. Quindi, si può applicare la nuova flessibilità sia ai nuovi contratti a termine, sia a rinnovi e proroghe di quelli già in essere.
Il contratto a termine, ordinariamente, può durare fino a 24 mesi (due anni) di cui i primi 12 senza causale, i 12 successivi devono rientrare in specifiche casistiche (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, sostituzione di altri lavoratori, incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).
A queste fattispecie ne viene aggiunta una nuova, applicabile fino al 30 settembre 2022: il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non superiore ai 24 mesi, può essere previsto «qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51 dello stesso dlgs 81/2015 (è il decreto del Jobs Act sui contratti)». Quindi: contratti collettivi nazionali, territoriali o accordi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Tutte le altre regole restano immutate: nell’arco dei 24 mesi possono essere previste al massimo 4 proroghe (dalla eventuale quinta scatta automaticamente il tempo indeterminato). Per quanto riguarda i rinnovi, che sono possibili solo in presenza delle condizioni sopra riportate per stipulare contratti a termine, devono prevedere un intervallo di 10 giorni se il primo contratto era inferiore ai sei mesi, di 20 giorni in caso di durata superiore. Proroghe e rinnovi si conteggiano per il superamento dei 24 mesi.