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Giugno 10, 2026La sentenza del Consiglio di Stato n. 4001 del 2026 ha evidenziato che:
“Le nuove priorità energetiche impongono di comparare la tutela del paesaggio con gli interessi all’incremento della produzione da fonti alternative e al risparmio energetico”.
Pertanto, lo sviluppo delle fonti rinnovabili come interesse nazionale strategico, spinge la giurisprudenza amministrativa a sindacare con maggior rigore dal punto di vista della legittimità, i pareri negativi all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4001 del 19 maggio 2026
In questo senso va la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4001 del 19 maggio 2026 che accoglie l’appello di una Società che aveva eseguito un intervento di ricostruzione di un fabbricato in un comune il cui territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico, e del condominio che si era costituito sull’edificio realizzato, ribadendo che le sopravvenute esigenze energetiche impongono una attenta comparazione dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione energetica da fonti alternative e con l’interesse privato al risparmio energetico.
Bilanciamento d’interessi dal quale discende che la presenza del fotovoltaico sui tetti non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo.
La valutazione paesaggistica deve, quindi, concentrarsi sulle modalità progettuali di installazione dei pannelli, nonché sulla natura e sulla qualità dei materiali utilizzati, di modo che, in contesti vincolati, il loro inserimento sulle falde di copertura degli edifici risulti coerente con il pregio e con lo stile architettonico dei luoghi.
Il caso di specie
Nel caso di specie, per l’intervento edilizio, il Comune aveva concesso l’autorizzazione paesaggistica con la prescrizione di non collocare i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio, in ossequio al parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.
Nell’istanza di variante, Società e Condominio avevano proposto una serie di modifiche mitigative dell’impatto visivo dei pannelli ma, la nuova autorizzazione paesaggistica, era stata accompagnata dalla medesima prescrizione.
Da qui il ricorso al TAR, che ha ordinato alla Soprintendenza di rideterminarsi sulla questione del posizionamento dei pannelli fotovoltaici.
La posizione della Soprintendenza
Secondo la Soprintendenza, la collocazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture principali dell’edificio, avrebbe generato un impatto altamente percepibile dalle colline retrostanti e interferenti con la visione d’insieme del comparto più antico del borgo.
Tuttavia, si è ritenuto di poter esperire soluzioni atte a garantire anche la collocazione di pannelli fotovoltaici in altra posizione individuando, ad esempio, nei pergolati predisposti sui ballatoi della corte una possibile soluzione in quanto posti a valle dell’edificio.
Le ragioni dei ricorrenti
In sostanza, i ricorrenti sostenevano che la visibilità dei pannelli dalle colline non poteva comunque essere di per sé ostativa all’autorizzazione, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale per cui la presenza di pannelli fotovoltaici sugli edifici è ormai accettata dall’ordinamento.
Sicché i profili di incompatibilità paesaggistica non possono derivare dalla presenza di per sé di tali manufatti, quanto, piuttosto, dalla qualità dei lavori di impianto di questi in falda e dagli accorgimenti estetici correlati.
Inoltre, la Soprintendenza non aveva valutato le misure mitigative e migliorative proposte né aveva tenuto conto dell’impercorribilità tecnica della soluzione di collocare tutti i pannelli sui pergolati interni, perché non avrebbe permesso di raggiungere gli obiettivi minimi di efficienza energetica per accedere agli incentivi fiscali.
Il rischio di perdere le agevolazioni avrebbe dovuto imporre alla Soprintendenza di comparare attentamente gli interessi in gioco, non essendo accettabile un parere sfavorevole poggiante sulla sola percettibilità visiva dei pannelli fotovoltaici.
La decisione del Consiglio di Stato
Mentre il Tar aveva rigettato il ricorso, in appello, il Consiglio di Stato riconosce che il collocamento di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici crea un impatto visivo ma, la visibilità di tali manufatti, non è di per sé sufficiente al rilascio di un parere di incompatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio che contempli la loro installazione.
Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale, perseguito anche attraverso l’introduzione di normative incentivanti l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici residenziali.
Pertanto, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici le categorie estetiche tradizionali, che condurrebbero alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, dovendosi, piuttosto, considerare tali manufatti come un’evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
Il divieto di collocazione sul tetto
La soluzione drastica di vietare il collocamento del fotovoltaico sul tetto è ammissibile purché sia possibile posizionare l’impianto altrove e sempre che tale alternativa non imponga all’istante uno sproporzionato sacrificio sul fronte dell’accesso agli incentivi pubblici previsti per le energie rinnovabili e della prestazione energetica dell’edificio.
Alla luce del doveroso bilanciamento dell’interesse “statico” alla conservazione del paesaggio con gli interessi “dinamici” alla transizione energetica, la Soprintendenza deve valutare se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi dal tetto sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile per il fabbisogno energetico ricavabile.
Le novità normative
La sentenza fa leva sulle novità normative apportate dal decreto-legge n. 175 del 2025, convertito in legge n. 4 del 2026, relativamente alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili d.lgs. n. 190 del 2024.
Con tali innovazioni legislative, gli edifici, le strutture edificate e le relative superfici esterne pertinenziali, sono qualificati come aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, nelle quali gli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili sono sottratti all’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, a cui spetta solo un parere obbligatorio non vincolante.
Le soluzioni mitigative proposte
Nel caso specifico, secondo il Consiglio di Stato, la Soprintendenza si è disallineata dalle direttrici operative innanzi illustrate, perché ha ritenuto non condivisibile la collocazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture principali dell’edificio per il sol fatto che essi sarebbero risultati altamente percepibili dalle colline retrostanti e interferenti, senza considerare le svariate soluzioni mitigative proposte dai ricorrenti.
Tra queste:
- l’utilizzo di pannelli di colore affine alle tegole marsigliesi con finitura invecchiata, per adattarsi meglio ai cromatismi delle coperture storiche circostanti;
- lo spostamento dei pannelli sulle falde interne delle coperture orientate verso valle;
- l’apposizione di alcuni sui pergolati interni, accettando un minor risparmio energetico.
La Soprintendenza ha insistito nel prediligere la collocazione di tutti i pannelli sui pergolati della corte interna dell’edificio, senza considerare che, secondo quanto sostenevano i ricorrenti, tale soluzione avrebbe impedito di accedere agli incentivi fiscali.
Invece di rivalutare il parere precedente, la Soprintendenza ignorava le soluzioni migliorative e le misure mitigative offerte.
Perciò, il Consiglio di Stato ha ravvisato il vizio di irragionevolezza nella valutazione di compatibilità paesaggistica, a causa dell’insufficiente bilanciamento degli interessi in gioco, e quindi ha annullato il parere negativo e imposto all’amministrazione una nuova valutazione che tenga effettivamente conto delle proposte mitigative e che consideri l’eventuale impercorribilità tecnica di una diversa collocazione dei pannelli.
La sentenza del TAR Campania n. 73 del 2024
La sentenza 19 dicembre 2023 – 3 gennaio 2024, n. 73 emessa dal Tar Campania, rappresenta un ulteriore punto di riferimento nella giurisprudenza amministrativa relativa all’installazione di pannelli fotovoltaici in aree sottoposte a vincoli paesaggistici ed offre una soluzione che concilia il rispetto per il patrimonio paesaggistico con l’esigenza della sostenibilità ambientale.
Nonostante le semplificazioni amministrative introdotte per facilitare tale transizione, permangono specifiche prescrizioni normative e tecniche che regolamentano l’installazione di questi impianti, indispensabili per garantire la sicurezza, l’efficienza e il rispetto del contesto urbano.
Le caratteristiche dell’area di installazione
Uno degli aspetti primari riguarda le caratteristiche dell’area destinata alla posa in opera dell’impianto fotovoltaico.
La scelta della localizzazione deve tener conto di vari fattori, tra cui l’orientamento, l’inclinazione e l’ombreggiamento, elementi che influenzano direttamente l’efficienza energetica dell’impianto.
Inoltre, occorre considerare le normative urbanistiche vigenti e le eventuali restrizioni specifiche applicabili a determinate aree, come quelle di interesse storico, artistico o paesaggistico, dove l’installazione potrebbe essere soggetta a vincoli particolari o addirittura proibita.
Compatibilità paesaggistica e fonti rinnovabili
La questione della compatibilità tra l’installazione di pannelli fotovoltaici e il rispetto dei vincoli paesaggistici costituisce un argomento di rilevante interesse nel contesto, perché coinvolge contestualmente la tutela del paesaggio e la promozione dell’energia rinnovabile.
Partendo dall’articolo 9 della Costituzione italiana, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione è un principio fondamentale.
Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale recente di primo grado, ad esempio la sentenza n. 617/2021 TAR Lombardia e la sentenza n. 283/2023 Tar Sardegna, segnalano un’evoluzione nell’interpretazione di tale principio.
Secondo queste sentenze, la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da luoghi pubblici non costituisce di per sé un motivo valido per affermare l’incompatibilità paesaggistica dell’impianto.
Questo orientamento introduce una distinzione significativa tra la visibilità dell’impianto e il suo impatto effettivo sul paesaggio, ponendo l’accento sulla necessità di un’analisi caso per caso, in quanto i pannelli solari in zona vincolata devono comunque rispettare alcune regole per una integrazione ottimale nel paesaggio.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 3696 del 2020
Questo principio fu ribadito precedentemente anche dal Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 3696/2020, ha precisato che una valutazione basata su criteri generici o aprioristici, che si limita a considerare il decremento estetico del paesaggio, non è ritenuta sufficiente.
L’autorità competente deve effettuare un’analisi approfondita, considerando l’equilibrio tra la tutela del paesaggio e la necessità di promuovere fonti energetiche rinnovabili.
L’obbligo di motivare il diniego
Il TAR Campania pone al centro la questione della necessità, per le Pubbliche Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici, di motivare in modo dettagliato e rigoroso il rifiuto di autorizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici in aree vincolate.
La generica affermazione sulla diminuzione della fruibilità del paesaggio dal punto di vista estetico, senza un’adeguata ponderazione delle esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, non è considerata sufficiente per giustificare il diniego.
Il caso esaminato dal TAR
Nel caso concreto esaminato dal TAR, veniva analizzato il rifiuto di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di 8 pannelli fotovoltaici su un edificio unifamiliare in area vincolata, contestuale ad un intervento di riqualificazione energetica ammesso al Superbonus.
Il diniego si fondava sul parere negativo della Soprintendenza, che sosteneva un impatto negativo dei pannelli sull’integrità paesaggistica dell’area.
Il TAR, ispirandosi al d.lgs. n. 28/2011, art. 7 bis, comma 5, che prevede un regime semplificato per l’installazione di impianti fotovoltaici, con specifiche deroghe per aree e immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha affermato che la visibilità dei pannelli fotovoltaici non costituisce di per sé un elemento di incompatibilità con il vincolo paesaggistico.
Gli impianti installati su edifici possono essere intesi come un’evoluzione del linguaggio architettonico, purché non alterino “significativamente” l’aspetto generale dell’area vincolata.
Il TAR sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato e analitico nella valutazione degli interessi coinvolti nel bilanciamento tra tutela paesaggistica e promozione delle energie rinnovabili.
La Soprintendenza, nel caso specifico, è stata ritenuta inadempiente nel bilanciare tali interessi, portando all’accoglimento del ricorso e alla concessione dell’autorizzazione per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.





