Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1222 del 2022 ha dato il via libera all’ autocertificazione resa dal proprietario e da testimoni chiamati in causa da quest’ ultimo, per risalire alla data di realizzazione di un immobile e determinare se è abusivo o no. In mancanza di ulteriori elementi di segno contrario, secondo il giudice amministrativo, le dichiarazioni rese dai testimoni e dal proprietario devono essere considerate attendibili.
Il caso in oggetto atteneva alla richiesta di demolizione avanzata da un Comune, relativamente ad un garage realizzato senza permesso.
Secondo l’Amministrazione, il manufatto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, che modificando la Legge urbanistica del 1942 (Legge 1150/1942) ha previsto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi, cioè nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche e demolizioni di manufatti esistenti, nonché opere di urbanizzazione.
Il proprietario, avvalendosi di tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, ha contestato che l’immobile è stato realizzato in epoca precedente al 1° gennaio 1967.
Il Tar ha respinto il ricorso del proprietario, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia. I giudici amministrativi hanno infatti affermato che l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l’abuso. Se, però, quest’ultimo fornisce concreti elementi di riscontro, l’onere della prova si trasferisce all’Amministrazione.
Il CdS ha sottolineato che il Comune si è limitato ad affermare che il manufatto risultava esistente il 26 giugno 1975 sulla base del volo dell’Istituto Geografico Militare e che non era presente nei rilievi effettuati il 30 agosto 1954 sulla base degli stessi rilievi.
Pertanto, poteva essere plausibile, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese e dell’ assenza di indizi certi di segno contrario, che la costruzione del fabbricato fosse comunque avvenuta prima del 1967.
Per questi motivi, il CdS ha considerato attendibili le autodichiarazioni e annullato l’ordine di demolizione.
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