
Novità in materia di dritto del lavoro ed indennità di accompagnamento
Novembre 25, 2025Con la sentenza n. 11347 del 30 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo un licenziamento per giusta causa a seguito della partecipazione del lavoratore a uno sciopero spontaneo, non proclamato da una sigla sindacale, riaffermando importanti principi costituzionali in materia di libertà sindacale e tutela del lavoro.
Il lavoratore, insieme a due colleghi, si era astenuto dal lavoro per circa un’ora in forma di protesta collettiva per la retribuzione ritenuta inadeguata. A seguito di ciò, era stato licenziato per giusta causa. Il dipendente ha impugnato il provvedimento, ritenendolo ritorsivo e discriminatorio.
Nullità del licenziamento ritorsivo
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno dichiarato nullo il licenziamento e ordinato la reintegra, oltre al risarcimento del danno. Secondo la Corte di legittimità, l’unico limite allo sciopero è rappresentato dalla tutela di altri diritti costituzionali di pari rango, come l’incolumità personale o il diritto di proprietà. Il diritto di sciopero, riconosciuto dall’art. 40 della Costituzione, appartiene direttamente ai lavoratori e non esclusivamente alle organizzazioni sindacali. Anche uno sciopero spontaneo, non formalmente proclamato, può essere legittimo se finalizzato alla tutela di interessi collettivi.
La sentenza n. 11347/2025 si pone come riferimento per la gestione delle controversie in tema di sciopero ed afferma la superiorità dei valori espressi nella Costituzione sulle regole pattizie o procedurali e rafforza la protezione dei lavoratori contro atti ritorsivi, anche in caso di forme di protesta in favore dei propri diritti che non siano organizzate da sigle sindacali.



