Avvocato diritto amministrativo Roma
Gennaio 30, 2023Il nuovo codice degli appalti Dlsg 36/2023: le principali novità
Aprile 8, 2023Il nuovo Art. 391 quater del codice di procedura civile, prevede l’ istituto della “Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo” Le sentenze e decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:
- la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
- l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione
non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.
Le sentenze italiane contrarie alla convenzione europea dei diritti dell’uomo sono illegittime e possono essere modificate.
Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l’articolo 391-ter, secondo comma.
L’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea. Tra le varie novità introdotte nel codice di rito dall’ultima riforma del processo civile, spicca, pertanto, questa nuova ipotesi di revocazione straordinaria delle sentenze passate in giudicato. A decorrere dal 30 giugno 2023 sarà, infatti, esperibile la revocazione e conseguente modifica, delle sentenze italiane che siano contrarie alla Convezione europea dei diritti dell’uomo.
L’art. 1, comma 10, lett. a) della l. delega n. 206/2021 ha autorizzato il legislatore delegato a prevedere che “ferma restando l’esigenza di evitare la duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall’art. 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite la tutela per equivalente”.
Come si desume dal nuovo terzo comma dell’art. 362 c.p.c., il nuovo rimedio impugnatorio sembra avere un ambito di applicazione in termini procedurali molto ampio, essendo proponibile avverso tutte le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato, a differenza della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., esperibile unicamente avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Tuttavia, in linea di massima, saranno sicuramente per lo più le sentenze della Corte di cassazione ad essere impugnate con la nuova revocazione, dal momento che è possibile adire la Corte Edu solo dopo aver esaurito tutti i mezzi di impugnazione interni all’ordinamento nazionale. Sono legittimate a proporre l’azione le parti del processo convenzionale, gli eredi, gli aventi causa delle stesse e il pubblico ministero. Nei casi di cui all’art. 391 quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.