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Luglio 22, 2019Avvocato Civile Firenze
Ottobre 1, 2019Parola definitiva del Consiglio di Stato sulla carriera scolastica degli adolescenti che in prima media sono stati bocciati: con sentenza del 27 agosto 2019 numero 5917 infatti i giudici hanno confermato che le valutazioni si effettuano su scala biennale tutte le volte che non vi siano irreversibili insufficienze.
Il fatto si svolge in una scuola emiliana, a causa della bocciatura subita da un ragazzo al termine del primo anno di scuola media inferiore, a causa di una insufficienza grave (voto quattro) corredata da varie insufficienze con voto cinque. Il giudizio sfavorevole del consiglio di classe è stato dapprima sospeso con ordinanza del Tar del Consiglio di Stato, consentendo l’accesso alla seconda classe del corso di studi.
Successivamente, tuttavia, con articolata sentenza il Tar Parma ha ritenuto che il giudizio espresso dalla scuola non fosse sindacabile in sede giudiziaria: sopravviene ora, a distanza di poco più di un mese, la sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce definitivamente che la procedura deve essere su una scala biennale.
Secondo il Consiglio di Stato, difatti, va applicato l’orientamento interpretativo della norma, secondo il quale l’ammissione alle classi di seconda e terza media è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
Ciò vale sia per la scuola media inferiore, sia per le scuole professionali; nel caso specifico, l’orientamento dei giudici ha trovato conferma di fatto nella concreta maturazione dello studente, che ha potuto frequentare la classe successiva con un provvedimento d’urgenza e al termine dell’anno scolastico è stato ritenuto comunque idoneo a frequentare la classe ancora successiva.
Rimane logicamente sottoposta alla specifica valutazione del consiglio di classe la prospettiva di effettiva possibilità di recupero, su base biennale, delle capacità dello studente.
La bocciatura dopo un anno è quindi possibile ma ha dei paletti procedurali, ovvero, va adeguatamente motivata ancorandola a una situazione irreversibile e non recuperabile. Diversamente, occorre dare al giovane studente la possibilità di diluire in due anni l’acquisizione del metodo e delle sufficienti conoscenze.