
Decreto salva case e perimetro della sanatoria di opere edili
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Nullità del licenziamento ritorsivo
Gennaio 10, 2026La Cassazione Sez. lavoro con ordinanza n. 28212/2025 in materia di Indennità di accompagnamento, ha esteso la possibilità di usufruire di tale beneficio anche nel caso in cui il lavoratore debba assistere un prossimo congiunto che per anzianità o per disabilità è in grado di camminare, ma non “in sicurezza”.
Novità in materia di dritto del lavoro ed indennità di accompagnamento
“In tema di indennità di accompagnamento (art. 1, L. n. 18/1980), il requisito dell’impossibilità di deambulare senza “aiuto permanente” sussiste anche quando la deambulazione, pur materialmente possibile, espone l’invalido a un elevato rischio per la propria incolumità, rendendo necessaria una “supervisione continua”. Tale supervisione, finalizzata a garantire la sicurezza funzionale del soggetto, costituisce una forma di aiuto che esclude l’autonomia e integra il presupposto normativo. Pertanto, erra il giudice di merito che neghi il diritto alla prestazione operando una distinzione tra “supervisione continua” e “aiuto permanente”, poiché entrambe le condizioni manifestano l’incapacità del soggetto di deambulare senza il supporto di un accompagnatore.”
Pertanto, alla luce di tale novità giurisprudenziale , hanno diritto a godere di tale beneficio di legge sia la persona che accompagna un soggetto che non può camminare e muoversi in piena autonomia e sicurezza, che il soggetto che necessità di tale supporto. Si supera in tal modo, il precedente indirizzo giurisprudenziale più rigido che riconosceva l’ indennità di accompagnamento solo nei casi in cui fosse accertata dal medico competente un’ assoluta impossibilità a muoversi in autonomia da parte della persona anziana o disabile.



